STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE SOCIO CULTURALE EX ALLIEVI
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE
"GIAN RINALDO CARLI" - TRIESTE
ART. 1
E' costituita l'Associazione socio - culturale ex Allievi dell'Istituto Tecnico Commerciale "Gian Rinaldo Carli" con sede in Trieste, presso l'Istituto Tecnico corrente in via A. Diaz, 20.
ART. 2
L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non persegue fini di lucro. Essa si propone i seguenti scopi.
ART. 3
All'assocìazione può appartenere in qualità di socio ordinario qualsiasi persona di età non inferiore agli anni 18, purché sia ovvero sia stata iscritta presso l'Istituto.
Possono inoltre essere soci ordinari i professori che abbiano ricoperto la carica di Preside per almeno un anno o che abbiano esercitato l'insegnamento per almeno cinque anni presso l'Istituto e che abbiano lasciato il servizio per quiescenza oppure siano passati ad un incarico diverso da quello di insegnante o preside nelle scuole secondarie superiori.
In casi speciali il Consiglio Direttivo potrà altresì ammettere in qualità di soci ordinari persone che abbiano avuto particolari legamí con l'Istituto Tecnico Commerciale "Gian Rinaldo Carli" ovvero con l'Associazione stessa e che comunque, per l'opera da essi svolta, abbiano acquistato titoli di benemerenza verso il sodalizio
In determinati casi speciali, il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea dei soci l'attribuzione della qualifica di socio onorario.
Il socio ha diritto di recedere dall'Associazione facendo pervenire le dimissioni entro il mese di giugno di ogni anno solare. In caso diverso l'adesione si intende rinnovata per l'anno seguente con l'obbligo di corresponsione della quota associativa.
La qualifica di socio ordinano si perde altresì per esclusione; la quale avviene per deliberazione del Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Dìrettìvo, per gravi motivi di natura morale o per gravi cause di contrasto con le finalità dell'associazione, obiettivamente accertate dal Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto da 11 membri eletti dall'Assemblea Generale scelti fra i soci ordinari in regola con il canone associativo. Esso promuove l'attività ordinaria in conformità alle decisioni dell'Assemblea, deliberando a maggioranza semplice,, predispone il regolamento dell'Associazione.
Esso elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere, che formano il Comitato di Presidenza.
Il Consiglio così nominato avrà la facoltà dì nominare per cooptazione non pìù di altri quattro membri scelti unicamente fra i soci ordinari in regola con il canone associativo la cui carica andrà in scadenza unitamente agli altri Consiglieri.
ART. 10
I membri del Consiglio Direttivo elettì dall'Assemblea Generale durano in carica tre anni; i Consiglieri scaduti sono rieleggibili per non più di due volte.
I Consiglieri che non partecipino ad almeno tre sedute consecutive senza giustificato motivo saranno considerati dimissionari dal mandato ed immediatamente sostituiti.
I Consiglieri che venissero a cessare dalla carica nel corso del mandato saranno sostituiti dai primi non eletti; in difetto di questi, i Consìglieri scaduti potranno essere cooptati scegliendoli fra i soci ordinari. 1 membri così nominati scadranno dalla carica alla prima scadenza naturale del Consiglio.
ART. 11
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.
In caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito da uno dei due Vice Presidenti che ha maggiore anzianità dì consiglio ed in caso di parità dal più anziano di età.
ART: 12
Il Collegio dei Revisorì dei Conti è l'organo di controllo contabile dell'Associazione ' esprime il suo parere mediante apposite relazioni sul bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa.. Si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti ogni tre anni dall'Assemblea Generale dei soci ordinari. 1 Membri effettivi nominano tra dì loro il Presidente del Collegio
ART. 13
La convocazione dell'Assemblea deve essere disposta quando ne sia fatta richiesta da almeno 50 soci ordinari con l'indicazione dell'oggetto da deliberare.
ART. 14
ART. 15
Per quanto non prevìsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme del Regolamento sociale da redigersi dal Consiglio Direttivo nei limiti delle norme statutarie ai sensi dell'art. 11 del presente atto.
ART. 16
In deroga alle disposizioni del presente Statuto e fino alla convocazione della prima Assemblea i Soci Fondatori dell'Associazione si costituiranno in Comitato Promotore che avrà le funzioni e le attribuzioni del Consiglio I)írettivo, qualunque sia il numero dei suoi componenti purché non maggiore di 11. Nel suo ambito verranno nominati il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario ed il Tesoriere.
ART. 17
Il primo esercizio si chiuderà il 30 settembre 2004. La prima Assemblea Generale dovrà essere convocata entro i due mesi successivi dalla chìusura del primo esercizio.
ART: 18
Per quanto non previsto sìa rinvia alle disposizioni del Codìce Civile ed alla legislazione vigente.
I Soci fondatori
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