Dal
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 77 del 21 marzo 1977
TRADUZIONE
NON UFFICIALE
Il
testo facente fede è unicamente quello in
lingua francese.
T R A T T A T O
TRA
LA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA
Le
Parti Contraenti,
Convinte
che la cooperazione pacifica e le relazioni di buon vicinato fra i
due Paesi ed i loro popoli corrispondono agli interessi essenziali
dei due Stati,
Considerando
che gli Accordi che esse hanno concluso finora hanno creato
condizioni favorevoli allo sviluppo ulteriore ed all'intensificazione
delle relazioni reciproche,
Convinte
che la eguaglianza fra Stati, la rinuncia all'impiego della forza ed
il rispetto conseguente della sovranità, dell'integrità
territoriale e dell'inviolabilità delle frontiere, il
regolamento pacifico delle controversie, la non ingerenza negli
affari interni degli altri Stati, il rispetto dei diritti
fondamentali e delle libertà, unitamente all'applicazione in
buona fede di ogni obbligo internazionale, rappresentano la base
della salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale e
dello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra
gli Stati,
Confermando
la loro lealtà al principio della protezione la più
ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che
deriva dalle loro Costituzioni e dai loro ordinamenti interni e che
ciascuna delle due Parti realizza in maniera autonoma, ispirandosi
anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della Convenzione
sulla eliminazione ogni forma di discriminazione razziale e dei Patti
Universali dei Diritti dell'Uomo,
Animate
dal desiderio di manifestare attraverso il presente Trattato
l'intenzione comune di intensificare, nell'interesse dei due Paesi, i
rapporti esistenti di buon vicinato e di cooperazione pacifica,
Convinte
parimenti che ciò contribuirà al, rafforzamento della
pace e della sicurezza in Europa,
Hanno
convenuto quanto segue:
ARTICOLO
1.
La
frontiera tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista
Federativa di Jugoslavia, per la parte che, non e indicata come tale
nel Trattato di Pace con l'Italia dei 10 febbraio 1947 è
descritta nel testo di cui all'Allegalo I e tracciata sulla carta di
cui all'Allegato II del presente Trattato.
In
caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e la carta,
farà fede il testo.
ARTICOLO
2.
La
frontiera fra i due Stati nel Golfo di Trieste è descritta nel
testo di cui all'Allegato III e tracciata sulla carta di cui
all'Allegato IV del presente Trattato.
In
caso di divergenza fra la descrizione della frontiera e la carta,
farà fede il testo.
ARTICOLO
3.
La
cittadinanza delle persone che alla data del lo giugno 1940 erano
cittadini italiani ed avevano la loro residenza permanente sul
territorio di cui all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia
del lo febbraio 1947, come pure la cittadinanza dei loro discendenti,
nati dopo il lo giugno 1940, è regolata rispettivamente dalla
legge dell'una o dell'altra delle Parti, a seconda che la residenza
delle suddette persone al momento dell'entrata in vigore del presente
Trattato si trovi nel territorio dell'una o dell'altra delle Parti.
Le
persone che fanno parte del gruppo etnico italiano e le persone che
fanno parte del gruppo etnico jugoslavo alle quali si applicano le
disposizioni del comma precedente avranno facoltà di
trasferirsi rispettivamente nel territorio italiano e nel
territorio jugoslavo,
alle
condizioni previste dallo scambio di lettere di cui all'Allegato VI
del
presente Trattato.
Per
quanto riguarda le famiglie, verrà tenuto conto della volontà
di ciascuno dei coniugi e, nel caso in cui questa fosse coincidente,
non sarà tenuto conto dell'eventuale diversa appartenenza
etnica dell'uno o dell'altro coniuge.
I
figli minori seguiranno l'uno o l'altro dei loro genitori in
conformità con la normativa di diritto privato applicabile in
materia di separazione nel territorio dove i genitori hanno la loro
residenza permanente al momento dell'entrata in vigore del presente
Trattato
ARTICOLO
4.
I
due Governi concluderanno al più presto possibile, un Accordo
relativo ad un indennizzo globale e forfetario, che sia equo ed
accettabile dalle due Parti. dei beni, diritti ed interessi delle
persone fisiche e giuridiche italiane, situati nella parte del
territorio indicata all'articolo 21 del Trattato di Pace con l'Italia
del 10 febbraio 1947, compresa nelle frontiere della Repubblica
Socialista Federativa di Jugoslavia, che hanno fatto oggetto di
misure di nazionalizzazione o di esproprio o di altri provvedimenti
restrittivi da parte delle Autorità militari, civili o locali
jugoslave a partire dalla data dell'ingresso delle Forze Armate
Jugoslave nel suddetto territorio.
A
tale fine, i due Governi inizieranno negoziati entro il termine di
due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente
Trattato.
Nel
corso di, questi negoziati, i due Governi esamineranno con spirito
favorevole la possibilità di lasciare, in un certo numero di
casi, agli aventi diritto che ne faranno domanda entro un termine da
stabilire, la libera disponibilità dei beni immobili sopra
menzionati i quali siano già stati affidati in uso o in
amministrazione ai membri vicini della famiglia del titolare o in
casi simili.
ARTICOLO
5.
Al
fine di regolare la materia delle assicurazioni sociali e delle
pensioni di vecchiaia delle persone indicate all'articolo 3 del
presente Trattato, le due Parti concluderanno appena possibile un
Accordo relativo alle questioni che, secondo il Protocollo Generale
del 14 novembre 1957, non sono già regolate dall'Accordo
stipulato fra di esse in pari data.
A
questo fine, i due Governi inizieranno negoziati entro un termine di
due mesi a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente
Trattato.
Sino
alla conclusione dell'accordo previsto al primo paragrafo di questo
articolo, la salvaguardia degli interessi delle persone che
attualmente godono di assicurazioni sociali o di pensioni di
vecchiaia, e che rientrano nel novero di quelle indicate all'articolo
3 del presente Trattato, è assicurata dalle misure che
figurano all'Allegato IX del presente Trattato.
ARTICOLO
6.
Le
due Parti confermano la loro volontà di sviluppare
ulteriormente la loro cooperazione economica con l'obiettivo, in
particolare, del miglioramento delle condizioni di vita delle
popolazioni di frontiera dei due Paesi.
A
questo fine, esse hanno simultaneamente stipulato un Accordo sullo
sviluppo della cooperazione economica.
ARTICOLO
7.
Alla
data dell'entrata in vigore dei presente Trattato, il Memorandum
d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954 e i suoi allegati cessano
di avere effetto nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la
Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.
Ciascuna
Parte ne darà comunicazione al Governo del Regno Unito di Gran
Bretagna e dell'Irlanda del Nord, al Governo degli Stati Uniti
d'America ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, entro un
termine di trenta giorni a partire dell'entrata in vigore del
presente Trattato.
ARTICOLO
8.
Al
momento in cui cessa di avere effetto lo Statuto Speciale allegato al
Memorandum d'Intesa di Londra del 5 ottobre 1954, ciascuna,
Parte dichiara che essa manterrà in vigore le misure interne
già adottate in applicazione dello Statuto suddetto e che essa
assicurerà nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento
dei livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi
previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto.
ARTICOLO
9.
Il
presente Trattato sarà ratificato appena possibile ed entrerà
in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica
simultaneamente con
l'accordo firmato in data odierna
riguardante lo sviluppo della cooperazione economica tra i, due Paesi
Lo
scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Belgrado.
Fatto
a Osimo (Ancona) il l0 novembre 1975 in due originali in lingua
francese.
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Per
il Governo della
Repubblica
M.
Rumor
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Per
il Governo della
Repubblica Socialista Federativa
di Jugoslavia
M.
Minic
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